Art. 24.
(Imprese produttrici, importatrici o venditrici di apparati, impianti e sistemi anticrimine).

      1. Ogni impresa che produce importa o vende gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di cui all'articolo 22 deve iscrivere la propria ragione sociale e i propri dati caratteristici nella banca dati delle imprese produttrici, importatrici o venditrici di apparati, impianti e sistemi anticrimine istituita presso l'ufficio per la sicurezza privata della questura della provincia in cui l'impresa

 

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ha sede legale e direzione. I dati caratteristici consistono in:

          a) nominativo e indirizzo del titolare, dei soci e degli amministratori;

          b) descrizione degli apparati, impianti e sistemi anticrimine per la produzione, importazione o vendita dei quali si richiede iscrizione al registro.

      2. Ogni variazione ai dati di cui al comma 1 deve essere iscritta nella banca dati entro trenta giorni dalla data in cui si verifica.
      3. Una sezione speciale della banca dati di cui al comma 1 è riservata alle imprese che svolgono attività di vendita o duplicazione di chiavi.
      4. L'ufficio per la sicurezza privata istituito presso ogni questura trasmette copia della banca dati e di ogni suo aggiornamento alla commissione, secondo modalità indicate dalla medesima commissione agli uffici per la sicurezza privata.